(massima n. 1)
L'art. 213 c.p.c. che disciplina la richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione si riferisce ad autoritā italiane e non anche a quelle estere che non hanno alcun obbligo di rispondere e di fornire le chieste informazioni e la cui eventuale omissione di risposta non č in alcun modo sanzionabile o coercibile.