(massima n. 1)
La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.) costituisce una facoltā rimessa all'insindacabile discrezionalitā del giudice del merito ed č limitata al caso in cui le informazioni richieste riflettano atti e documenti dei quali solo l'amministrazione sia in possesso in relazione all'attivitā da essa svolta in ordine ai singoli rami e a determinati oggetti.