(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 202, secondo comma, c.p.c., il giudice legittimamente può differire la prosecuzione dei mezzi di prova il cui espletamento non si esaurisce nell'udienza fissata e poiché tale norma è applicabile anche alla prova testimoniale, il giudice non è obbligato ad assumere la prova contraria nella medesima udienza di assunzione di quella diretta, né tale differimento viola i principi dell'unità e contestualità della prova testimoniale, ovvero l'art. 184 c.p.c., che fissa delle preclusioni per le deduzioni istruttorie, non per l'assunzione delle prove.