(massima n. 1)
In tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso; sicché, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato l'implicita rinuncia all'ammessa prova testimoniale nel fatto che la parte istante aveva chiesto non già la fissazione dell'udienza per l'assunzione della prova, bensì la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni).