(massima n. 1)
Una volta venuto meno il provvedimento di sostituzione del consulente tecnico in conseguenza della sua successiva revoca, ha luogo una integrale reintegrazione del consulente nelle funzioni a lui originariamente conferite, con conseguente riconoscimento della piena validitą ed efficacia di tutta l'attivitą dal medesimo svolta nell'espletamento dell'incarico affidatogli, senza che possa distinguersi tra attivitą compiuta dal consulente tecnico anteriormente e posteriormente al provvedimento che dispone la sua sostituzione. Né la possibilitą di revocare ex art. 177, secondo comma, c.p.c. il provvedimento di sostituzione del consulente, legittimandone cosģ l'operato con effetto ex tunc, trova ostacolo nella circostanza che la parte, senza essere stata pregiudicata nell'esercizio del proprio diritto di difesa, abbia eccepito la «inammissibilitą» della relazione peritale depositata dopo il provvedimento di sostituzione.