(massima n. 1)
L'impossibilità di esecuzione dell'ordinanza, che abbia disposto la convocazione del consulente tecnico per chiarimenti, a causa della morte dello stesso, non impone al giudice di disporre una nuova consulenza poiché tale ordinanza può, come tutti i provvedimenti istruttori, essere revocata dallo stesso giudice, il quale — sia che constati la impossibilità di avere la presenza del consulente, sia che la ritenga non più necessaria — procede direttamente alla interpretazione ed alla valutazione della relazione tecnica.