(massima n. 2)
Nel rito del lavoro, la necessitą di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, comporta l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo - costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito - che non solo impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o, comunque, risultino ispirate ad un eccessivo formalismo, tale da ostacolare il raggiungimento del suddetto scopo, ma conduce a considerare del tutto residuale l'ipotesi di "assoluta mancanza di prove" e si traduce in una maggiore pregnanza del dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito con una valutazione non limitata all'esame isolato dei singoli elementi, ma globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica.(Nella specie, la corte territoriale aveva rigettato la domanda sulla mera constatazione dell'assenza di prova sul nesso eziologico tra vaccinazione antipolio e insorgenza della malattia, senza in alcun modo attivare, nonostante una situazione di "semiplena probatio" e lo specifico ambito, pił volte oggetto di interventi regolatori della Corte costituzionale, i poteri di acquisizione officiosa; la S.C., nel cassare la decisione, ha affermato il principio su esteso).