(massima n. 1)
La violazione della regola per la quale la produzione in giudizio di nuovi documenti č consentita alle parti solo fino all'udienza di rimessione della causa al collegio (art. 184 c.p.c., applicabile anche in grado di appello in virtł del richiamo operato dal successivo art. 359, comma 1), rimane sanata, nel caso in cui i documenti siano prodotti dopo tale udienza, qualora la parte controinteressata non sollevi la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio.