(massima n. 1)
A norma degli artt. 184 c.p.c. e 87 att. c.p.c., disposizioni operanti anche in grado di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c., la rimessione della causa al collegio costituisce un limite temporale entro il quale le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti, con la conseguenza che questi, ove successivamente prodotto, non possono essere utilizzati ai fini della decisione; tuttavia, trattandosi di disciplina dettata nell'interesse delle parti, la sua inosservanza deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio, ed in questo caso la parte non può neppure allegare in cassazione la eventuale slealtà processuale della controparte consistente nella tardività della produzione.