(massima n. 1)
Nei procedimenti instaurati dopo il 30 aprile 1995, regolati dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non trova pił applicazione il principio secondo cui l'inosservanza delle disposizioni che delimitano il momento in cui č possibile produrre in giudizio documenti deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio. Difatti il novellato art. 184 c.p.c. non solo prevede l'eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre documenti, ma espressamente stabilisce il carattere perentorio di detto termine, il che vale a sottrarre siffatto termine alla disponibilitą delle parti (stante il disposto dell'art. 153 c.p.c.), come del resto implicitamente confermato anche dal successivo art. 184 bis, che contempla la possibilitą di rimessione in termini, ma solo ad istanza della parte interessata ed a condizione che questa dimostri di essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile.