(massima n. 1)
Il giudizio sull'ammissibilitą e rilevanza dei mezzi di prova proposti dalle parti, che il giudice di merito deve compiere (a norma dell'art. 184 c.p.c. nel testo attuale e dell'art. 187 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 1990) prima di decidere sull'ammissione, consta di due valutazioni che, per un verso, non sono entrambe sempre necessarie (atteso che, una volta ritenuta l'inammissibilitą della prova richiesta, il giudice non č tenuto, per decidere, a valutarne anche la rilevanza) e, per altro verso, non sono legate in termini di prioritą l'una all'altra (nel senso che il giudice debba sempre prima procedere alla valutazione sull'ammissibilitą e poi a quella sulla rilevanza), ben potendo il giudizio sulla non ammissibilitą essere conseguente alla ritenuta irrilevanza della prova in relazione al thema decidendum.