(massima n. 1)
L'azione di arricchimento senza causa costituisce un'azione autonoma rispetto sia all'azione cambiaria, sia all'azione causale esercitata con l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, in quanto la prima implica l'allegazione e l'accertamento dell'incremento patrimoniale conseguito dal convenuto in mancanza di una giustificazione giuridicamente valida, la seconda richiede l'accertamento del possesso del titolo e la qualitą di obbligato cambiario del convenuto, la terza postula l'esibizione del titolo, la quale produce l'inversione dell'onere della prova ex art. 1988, c.c. Pertanto la domanda di ingiustificato arricchimento configura una domanda nuova rispetto alle domande fatte valere con l'esercizio dell'azione cambiaria, ovvero dell'azione causale e, conseguentemente, qualora sia stata proposta per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado, deve essere dichiarata inammissibile in mancanza di accettazione del contraddittorio, anche se sia stata esercitata «in aggiunta» e non «in sostituzione» delle stesse.