(massima n. 1)
Qualora l'autore modifichi la domanda ampliando il petitum, senza variare il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa, oltre i limiti della competenza per valore del giudice adito, questi, trattandosi di emendatio e non di mutatio libelli, deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere la causa al giudice superiore, senza che possa rilevare l'eventuale clausola di contenimento del valore della domanda nell'ambito della competenza del giudice adito che non implica una rinunzia a qualsiasi successiva pretesa sorgente dallo stesso titolo.