(massima n. 1)
La domanda di risarcimento dei danni può essere successivamente limitata, anche in grado d'appello, alla richiesta di condanna generica e di rinvio della liquidazione in separato giudizio, quando il consenso della controparte, asserita responsabile (nella specie ai sensi dell'art. 1337 c.c.), si possa desumere dalla mancata tempestiva contestazione dell'istanza di scissione dell'accertamento risarcitorio.