(massima n. 1)
Nella controversia concernente la legittimitą o meno del licenziamento, non dą luogo ad un'illegittima immutazione del titolo del recesso la mera diversitą di qualificazione giuridica data dal giudice al fatto delle esorbitanti assenze del lavoratore, che, originariamente poste a base di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, siano poi invece ritenute rilevanti ai fini del recesso, ex art. 2110 c.c., per superamento del periodo di comporto.