(massima n. 1)
Ove originariamente l'attore abbia domandato il risarcimento del danno per tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi, non integra una inammissibile "mutatio libelli" la successiva invocazione, nella memoria ex art. 183 c.p.c., della diretta applicabilità del d.l.vo 8 agosto 1991, n. 257 (con cui si è provveduto a trasporre nell'ordinamento nazionale dette direttive), e del correlativo obbligo risarcitorio contrattuale in riferimento alla adeguata remunerazione, giacché si tratta soltanto di una modificazione della qualificazione giuridica della domanda, la quale, sulla base dell'allegazione dei medesimi fatti costitutivi, attiene sempre allo stesso diritto del quale si chiede tutela giurisdizionale.