(massima n. 1)
La richiesta alle parti, ad opera del giudice istruttore, dei chiarimenti necessari, prevista dal secondo comma dell'art. 183 c.p.c. (applicabile anche al giudice collegiale e, attraverso il richiamo dell'art. 359 c.p.c., anche in appello), costituisce un'attivitą squisitamente discrezionale, il cui mancato uso, lungi dal poter formare oggetto di un motivo d'impugnazione per violazione della legge processuale, comporta soltanto una maggiore attivazione probatoria della parte che avrebbe avuto interesse a rendere i chiarimenti stessi.