(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 184, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui il giudice indica alle parti le questioni rilevabili di ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, sebbene dettata per la prima udienza, č espressiva di un principio operante per l'intero corso del processo, lungo il quale il giudice č sempre tenuto a collaborare con le parti, essendo il principio del contraddittorio intrinseco al corretto svolgimento del "giusto processo" ex art. 111 della Costituzione.