(massima n. 1)
Al fine del decorso del termine perentorio di dieci giorni per proporre reclamo al collegio, avverso l'ordinanza del giudice istruttore dichiarativa dell'estinzione del processo e pronunciata fuori udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 e 308 c.p.c., la comunicazione dell'ordinanza medesima può trovare equipollente in altri atti o fatti giuridici che siano idonei ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del relativo provvedimento, analoga a quella che si produce con detta comunicazione, e non anche, pertanto, in mere situazioni di fatto sufficienti ad evidenziare solo una possibilità di conoscenza (nella specie, consultazione da parte del reclamante del fascicolo d'ufficio).