(massima n. 1)
La regola della non revocabilità delle ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti opera solo con riferimento alle materie su cui le parti possono disporre (art. 177, terzo comma, n. 1, c.p.c.) e quindi non può trovare applicazione riguardo all'ammissione di mezzi di prova nel processo del lavoro, in cui la deduzione dei mezzi di prova, ispirata a rigorosi criteri e sottoposta a specifici termini la cui inosservanza è sanzionata da decadenza, costituisce materia non disponibile.