(massima n. 1)
Il potere del giudice istruttore di revoca delle ordinanze, anche se discrezionalmente esercitabile, trova comunque ostacolo nel divieto di riaprire termini già esauriti, né può essere esercitato al fine di cancellare preclusioni già verificatesi; deve, pertanto, ritenersi vietata, anche nel giudizio pretorile, la revoca dell'ordinanza di rimessione della causa per la discussione, disposta al fine di permettere al contumace di costituirsi, né, in ogni caso, può essere consentita la costituzione tardiva del medesimo alla predetta udienza di discussione, per l'inderogabile esigenza di evitare l'indefinito protrarsi delle liti e di coordinare l'attività difensiva delle parti con l'esercizio della funzione decisoria.