(massima n. 1)
L'art. 177, secondo comma, c.p.c., nel disporre che le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, attribuisce allo stesso un potere discrezionale, il cui esercizio può essere sollecitato con una istanza della parte, alla quale legittimamente può non darsi seguito. Pertanto il G.I. al quale venga rivolta istanza per la revoca della ordinanza con la quale è stato ammesso un mezzo di prova, non essendo vincolato al suo esame, può limitarsi a respingere detta istanza osservando che esiste lo specifico mezzo di impugnazione di cui all'art. 178 c.p.c., senza entrare nel merito, esercitando in tal modo il potere discrezionale che gli compete.