(massima n. 1)
Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa non possono mai pregiudicare il merito della decisione della controversia e quindi non sono idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né hanno alcun effetto preclusivo, potendo qualsiasi questione essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata. Ne consegue che, come le dette ordinanze non hanno il contenuto di sentenze e non sono suscettibili di impugnazione immediata dinanzi al giudice di appello, così la sentenza che abbia esaminato e risolto ex novo la questione dell'ammissibilità delle prove — sia pure soltanto implicitamente, accogliendo la domanda della parte sulla base di tali prove — non è suscettibile di gravame per omessa pronunzia al riguardo delle questioni risolte con la pregressa ordinanza istruttoria.