(massima n. 1)
Il principio di cui all'art. 177 c.p.c. secondo il quale le ordinanze «comunque motivate, non possono pregiudicare la decisione della causa» comporta l'impossibilitą di attribuire valore decisorio alla soluzione di una determinata questione affrontata e risolta con il provvedimento ordinatorio, in quanto antecedente logico del provvedimento stesso, rilevante non autonomamente, ma solo ai fini delle disposizioni istruttorie da rendere, quale che sia la consistenza e la diffusione della motivazione per la soluzione adottata.