(massima n. 1)
La sopravvenienza del fallimento del debitore, nel corso del giudizio di primo grado da questo promosso in opposizione a decreto ingiuntivo, determina, nel caso in cui il curatore non gli sia subentrato, l'inopponibilitą al fallimento di tale decreto nonché della declaratoria di esecutorietą del decreto stesso ai sensi dell'art. 647 c.p.c., con la conseguenza che il credito portato da tale decreto che non sia stato gią verificato ed ammesso al passivo, ove sia opposto in compensazione, ai sensi dell'art. 56 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, di un credito del fallito, di cui il curatore richieda il pagamento, deve essere accertato al solo fine di (e nei limiti necessari a) paralizzare la pretesa del curatore dal giudice da quest'ultimo adito.