(massima n. 1)
In tema di cessione delle ricevute bancarie, trattandosi di documento unilaterale predisposto dal creditore e con il quale si attesta di aver ricevuto una somma di danaro versata tramite una banca che ne cura presso il debitore l'incasso alla scadenza, il negozio non coincide con lo sconto bancario, in difetto di data certa ex art. 2704 c.c. e dunque di opponibilità al fallimento che chiede la revoca delle somme così introitate, restando dunque le anticipazioni degli importi già effettuate dalla banca al creditore ed il mandato in rem propriam che comunque si instaura, non influenti sia sulla titolarità del credito (che non si trasferisce alla banca cessionaria) sia sulla possibilità, che va esclusa, che la banca possa invocare la compensazione ex art. 56 legge fall. tra quanto anticipato ed i versamenti nel frattempo affluenti sul conto corrente su cui l'operazione è convenuta. (Nella fattispecie la S.C. ha negato che l'interpretazione della consegna — dal fallito alla banca — delle ricevute bancarie, cioè di un contratto e di altri atti di autonomia privata, riservata al giudice di merito, possa essere censurata ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., essendo impugnabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione, se contraria a logica o incongrua).