(massima n. 1)
L'art. 55, terzo comma, legge fall., nel prevedere la partecipazione al concorso con riserva (a norma degli artt. 95 e 113 della stessa legge) dei crediti condizionali, è norma eccezionale, che devia dal principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore, e come tale non suscettibile di applicazione analogica a diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione, in tal caso versandosi in ipotesi, non già di mera inesigibilità della pretesa, ma di credito non ancora sorto ed eventuale. Pertanto, in presenza di un patto, qualificabile di garanzia impropria, con il quale l'originario proprietario del terreno da lottizzare a scopo edilizio, successivamente fallito, assuma su di sé l'onere di tutte le spese di urbanizzazione, in tal senso obbligandosi verso l'acquirente del singolo lotto, deve escludersi l'ammissione con riserva dell'acquirente al passivo fallimentare subordinatamente all'avvenuto pagamento, da parte sua, degli oneri in questione, giacché detto pagamento costituisce elemento costitutivo della fattispecie, e non condizione di efficacia del patto di garanzia impropria, di tal che prima di esso non è ipotizzabile un diritto dell'acquirente in attesa di divenire operativo.