(massima n. 1)
Dalla disposizione dell'art. 72 L. fall. (che, benché dettata in relazione al contratto di compravendita, costituisce espressione di una regola generale) che desume il principio secondo cui lo scioglimento del rapporto contrattuale, determinato dalla dichiarazione di fallimento, non giustifica l'insorgere, in favore del contraente in bonis, del diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'anticipata interruzione del rapporto, salvo che il danno non sia riconducibile ad inadempimenti varificatisi prima della sentenza dichiarativa del fallimento. A tale principio si ricollega l'art. 55 L. fall. (esplicitamente richiamato dall'art. 169 L. fall. in tema di concordato preventivo), il quale, disponendo che i crediti sono conteggiati, agli effetti del concorso, per l'importo esistente alla data di apertura della procedura, esclude la possibilitą di riconoscere, agli stessi fini, in favore dei singoli creditori, malgrado ogni intesa contraria, pretese risarcitorie o indennitarie non riconducibili a situazioni determinatesi prima di tale momento (la Suprema Corte ha cosģ confermato la sentenza che aveva respinto le pretese di una Banca ad essere indennizzata per l'anticipata restituzione delle somme concesse in mutuo al soggetto poi fallito, argomentando che le «commissioni» contrattualmente previste per l'anticipata risoluzione dei rapporti di finanziamento erano state previste in ipotesi di volontario scioglimento del rapporto stesso ma non potevano essere pretese allorquando lo scioglimento anticipato era stato determinato dal fallimento del debitore).