(massima n. 1)
La messa in liquidazione di un ente pubblico, secondo la procedura prevista dalla L. 4 dicembre 1956 n. 1404 e per ragioni diverse dall'incapienza del suo patrimonio (nella specie, ente «Gioventł Italiana», a seguito della soppressione disposta dalla L. 18 novembre 1975 n. 764), non sospende il corso degli interessi con riguardo ai crediti pecuniari nei confronti dell'ente medesimo, anche in considerazione dell'inapplicabilitą dell'art. 55 della legge fallimentare nell'ambito di procedure liquidatorie che prescindono da una situazione d'insolvenza.