(massima n. 1)
In tema di fallimento, il principio secondo il quale non sono dovuti dalla procedura gli interessi moratori per i crediti immessi in prededuzione, relativamente al tempo intercorrente tra l'accertamento con sentenza esecutiva e il pagamento, non si applica ai debiti di massa contratti nello svolgimento della procedura e nell'interesse della medesima. Ne consegue che per tali crediti il trattamento di quello principale si estende agli accessori e la procedura č tenuta al pagamento degli interessi moratori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto dovuti dalla massa gli interessi legali sulla somma indebitamente ricevuta dalla curatela, che aveva posto in esecuzione una sentenza esecutiva, poi annullata).