(massima n. 1)
L'improcedibilitā del giudizio di convalida del sequestro conservativo che deriva come effetto dalla dichiarazione di fallimento in ragione del divieto posto dall'art. 51 L. fall., non determina anche, nel medesimo giudizio di convalida, la liberazione della fideiussione che sia stata prestata, in luogo della cauzione, al fine di far conseguire al debitore principale la revoca del sequestro ex art. 684 c.p.c., atteso che la fideiussione dā vita ad un rapporto con un soggetto terzo ed estraneo al giudizio di convalida, il fideiussore, la cui obbligazione č regolata dal tenore del contratto che ne costituisce la autonoma fonte, potendo la eventuale controversia sulla sorte di tale rapporto di garanzia a seguito della mancata convalida del sequestro essere oggetto di un separato giudizio tra creditore e fideiussore.