(massima n. 1)
Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo "debitor debitoris", ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., č del tutto autonomo dal processo esecutivo nel quale si sia innestato. Ne consegue, da un lato, che il fallimento del debitore esecutato non č ostativo alla prosecuzione del suddetto giudizio di accertamento e, dall'altro, che unico soggetto eventualmente legittimato ad opporsi alla prosecuzione č il curatore del fallimento del debitore esecutato, e non il terzo debitor debitoris, il cui obbligo sia in discussione.