(massima n. 1)
In tema di fallimento, il divieto di esecuzioni individuali sancito dall'art. 51 della legge fall. (norma funzionale alla tutela dell'interesse della collettivitā dei creditori ad escludere che un bene compreso nel fallimento sia sottratto alla disciplina concorsuale) non inerisce alla oggettiva validitā dell'atto di pignoramento in sé, riflettendo, per converso, l'opponibilitā di esso al fallimento, con la conseguenza che unico soggetto legittimato a farne valere l'inefficacia č il curatore, in costanza di procedura fallimentare (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha cosė esclusa la nullitā di un'azione esecutiva immobiliare intrapresa dal creditore con notifica dell'atto di cui all'art. 555 c.p.c. al debitore eseguita dopo la pubblicazione del decreto di chiusura del suo fallimento, ma prima della scadenza del termine per il relativo reclamo).