(massima n. 1)
La chiusura del fallimento, ancorché intervenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, comporta il venir meno delle incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento, e ciò in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2008, con cui è stata dichiarata l'illegittimità degli art. 50 e 142 l. fall. (nel testo precedente al d.lgs. n. 5 del 2006, che ha abrogato tali istituti), nella parte in cui stabilivano che le incapacità del fallito, anziché arrestarsi con la chiusura del fallimento, perdurassero nel tempo sino alla concessione della riabilitazione.