(massima n. 1)
Solo le norme del nuovo codice di procedura penale che formano con le disposizioni sui termini di durata della custodia cautelare un unico corpus sono di immediata applicazione nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme previgenti; tali non sono invece quelle concernenti la struttura statica procedimentale (organi e loro attribuzioni). (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto applicabile a procedimento quale quello di cui sopra la pregressa normativa che consentiva la proroga dei termini inaudita altera parte).