(massima n. 1)
Il pubblico ministero ha l'onere, nell'avanzare richiesta di proroga della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, secondo comma, c.p.p., di indicare le ragioni specifiche sulle quali detta richiesta si fonda. Ove a tale onere egli non ottemperi, tuttavia, non per questo la richiesta potrà essere dichiarata inammissibile, essendo in tal caso la sanzione costituita unicamente dall'eventuale rigetto della richiesta stessa. Quando, peraltro, la richiesta sia stata accolta e nel relativo provvedimento le ragioni della proroga risultino compiutamente indicate, il tribunale davanti al quale l'interessato abbia proposto appello, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., non può revocare la disposta proroga solo perché la richiesta del pubblico ministero appariva come non corredata della indicazione delle ragioni atte a sostenerla. (Nella specie, essendo stata avanzata la richiesta di proroga in sede di udienza preliminare, dal relativo verbale, redatto in forma riassuntiva, non risultava l'illustrazione delle ragioni poste a sostegno; ragioni che però si affermava, nel provvedimento che aveva disposto la proroga, essere state oralmente illustrate in modo articolato).