(massima n. 1)
La richiesta di proroga della custodia cautelare può essere avanzata dal pubblico ministero anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio oppure anche successivamente all'emissione, da parte del giudice, del decreto che dispone il giudizio, giacché, rimanendo pur sempre possibile l'effettuazione, da parte dello stesso P.M., dell'attività integrativa di indagine prevista dall'art. 430 c.p.p., non può dirsi che, ai fini dell'art. 305, secondo comma, stesso codice (secondo il quale la richiesta deve collocarsi nel corso delle indagini preliminari), il decreto summenzionato segni necessariamente la cessazione delle indagini stesse.