(massima n. 1)
In tema di proroga della custodia cautelare, dovendosi interpretare l'art. 305, comma 2, c.p.p. (in linea con orientamenti gią espressi dalla Corte costituzionale) nel senso che, pur essendo inapplicabile, per ragioni di urgenza, la procedura camerale di cui all'art. 127 c.p.p., tuttavia il difensore deve essere posto in grado, con congruo anticipo, di interloquire sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero, per cui il giudice č comunque obbligato ad assicurare, nelle forme ritenute in concreto pił opportune, una effettiva possibilitą di contraddittorio (orale o cartolare), deve escludersi che valga a costituire adempimento di tale obbligo la sola notifica al difensore della richiesta del pubblico ministero, senza indicazione del tempo e del modo in cui deve attuarsi l'intervento della difesa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto nullo, per violazione dei diritti della difesa, ai sensi degli artt. 178, lett. C, e 180 c.p.p., un provvedimento di proroga della custodia cautelare preceduto dalla notifica, effettuata due giorni prima, della relativa richiesta ai difensori).