(massima n. 1)
La regola della conoscenza o conoscibilità delle ordinanze, posta dal secondo comma dell'art. 176 c.p.c., è legata, al pari dei relativi effetti, non solo alla forma del provvedimento, ma anche al suo contenuto (essa infatti, non può mai pregiudicare la decisione della causa e, salvo eccezioni, può essere sempre modificata o revocata dal giudice che l'ha emessa) ed è destinata ad operare all'interno del singolo grado del processo. Pertanto, la menzionata regola è inidonea ad essere applicata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (art. 325 c.p.c.), che presuppone l'esaurimento della fase processuale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di diritto enunciato nella massima, decidendo sul ricorso per, cassazione ex art. 111 Cost. avverso un'ordinanza avente il contenuto sostanziale di sentenza, ha affermato l'inapplicabilità del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per non essere stata notificata al ricorrente l'impugnata ordinanza).