(massima n. 1)
Il principio di cui al secondo comma dell'art. 176 c.p.c. — secondo il quale l'onere delle parti di essere presenti all'udienza comporta che i provvedimenti pronunciati all'udienza stessa si presumano conosciuti anche dalle parti non presenti — trova applicazione, atteso il richiamo di cui all'art. 487, secondo comma c.p.c., anche nel processo esecutivo, sicché il termine per le opposizioni contro le ordinanze del giudice dell'esecuzione emesse in udienza decorre dalla pronuncia dell'ordinanza stessa.