(massima n. 1)
In tema di comunicazione dei provvedimenti del giudice, a mente dell'art. 176 le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell'art. 134 c.p.c. si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere. A tal fine resta irrilevante che il giudice (nella specie la Corte d'appello in una controversia celebrata con il rito del lavoro) si sia ritirato in camera di consiglio e abbia dato lettura dell'ordinanza al termine della stessa, in assenza dei legali dalle parti. (Nella specie, relativa a un caso in cui la lettura aveva avuto luogo alle ore 22,50 rinviando per l'espletamento delle prove ammesse ad alcuni mesi di distanza, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva deciso la causa dopo la declaratoria di decadenza dalla prova per mancata presentazione della parte e dei testi all'udienza fissata).