(massima n. 1)
La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullitą dell'ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonché la conseguente nullitą, ai sensi dell'art. 159 c.p.c., degli atti successivi dipendenti.