(massima n. 1)
Il difetto di motivazione dell'ordinanza istruttoria, ancorché riguardante un requisito formale non prescritto espressamente, a pena di nullitā, ma tuttavia ritenuto normalmente indispensabile al raggiungimento dello scopo dell'atto, non č rilevabile nel caso in cui lo scopo sia stato pienamente raggiunto nei riguardi dell'utile espletamento del mezzo istruttorio.