(massima n. 1)
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari dispone la proroga dei termini di custodia cautelare per l'espletamento di una perizia (art. 305 c.p.p.) stabilendo per l'incombente il termine di sessanta giorni «dal momento in cui perverrà tutta la documentazione», purché sia fissata la data dell'udienza nella quale deve essere depositata la relazione. In tal caso, infatti, l'apparente indeterminatezza della sospensione è sanata dalla fissazione del termine finale rappresentato dalla data di udienza, dovendo ritenersi che il «tempo assegnato per l'espletamento della perizia» cessa soltanto con l'esposizione orale dell'esito degli accertamenti o, in mancanza, con l'udienza all'uopo fissata.