(massima n. 1)
In difetto di un'espressa previsione di legge, l'incolpevole smarrimento del fascicolo di parte non č causa di nullitā del procedimento, essendo, peraltro, consentito alla parte che lamenti tale circostanza di adempiere i propri oneri di esibizione mediante la ricostruzione del fascicolo stesso ovvero di sostituire i documenti mancanti mediante produzione di copie, senza che vi osti, in appello, il divieto di nuove produzioni, il quale non riguarda documenti giā formati e precostituiti.