(massima n. 1)
In tema di prova documentale, il mancato reperimento nel fascicolo di ufficio, al momento della discussione della causa, di documenti che risultano essere stati ritualmente prodotti nel fascicolo di parte - come da attestazione della competente cancelleria - senza che la parte che li ha prodotti abbia manifestato la volontą di non avvalersene, comporta l'obbligo per il giudice - in base al disposto dell'art. 183, comma quarto, c.p.c. - di disporne la ricerca in cancelleria e in caso di esito negativo di autorizzare la ricostruzione del loro contenuto.