(massima n. 1)
L'istituto della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'art. 304 c.p.p., si applica anche nel processo penale a carico di imputati minorenni. (La Corte, nell'affermare tale principio, premesso che la disciplina del processo minorile non ritenga un sistema autonomo, ma si articola invece in un insieme di deroghe alle norme del processo ordinario che trovano applicazione per quanto non previsto dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, ha precisato che nessuna norma speciale esclude o regola diversamente, rispetto al rito ordinario, l'istituto della sospensione dei termini della custodia cautelare e che esiste inoltre piena compatibilitą fra detta sospensione, finalizzata alla tutela delle esigenze cautelari, e la disciplina della custodia cautelare di cui all'art. 23 del D.P.R. suddetto, che a tali esigenze espressamente si richiama).