(massima n. 1)
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista dall'art. 304, comma 2, c.p.p., (nella specie, per la particolare complessità del dibattimento) può essere disposta solo in relazione ai reati espressamente indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a), stesso codice, la cui previsione ha carattere tassativo e non può essere estesa a diverse, quantunque affini, figure criminose, dato il suo carattere eccezionale, che ne impone un'interpretazione restrittiva. (Fattispecie relativa a contestazione dei reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, che la Corte ha ritenuto impropriamente equiparati a quelli previsti dagli artt. 73 e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).