(massima n. 1)
In tema di sequestro probatorio, qualora il decreto emanato dal pubblico ministero (nella specie, in contestualitā con un decreto di perquisizione), non indichi specificamente le cose da sequestrare ma dia mandato alla polizia giudiziaria di far cadere il sequestro su quanto genericamente ritenuto utile ai fini delle indagini, la relativa attivitā esecutiva dev'essere oggetto di ulteriore verifica, sotto forma di convalida da parte dell'autoritā giudiziaria. Ne consegue che, nella situazione sopra descritta, ove manchi detta convalida, non č proponibile richiesta di riesame ma chi abbia interesse alla restituzione deve attivare la procedura prevista dall'art. 263 c.p.p. (istanza al pubblico ministero seguita, in caso di rigetto, da opposizione davanti al giudice per le indagini preliminari).