(massima n. 1)
In tema di sequestro probatorio, la mancata indicazione, nel decreto del pubblico ministero che lo dispone o lo convalida, del reato in relazione al quale il provvedimento č adottato, non costituisce una carenza motivazionale alla quale possa porsi rimedio da parte del Tribunale del riesame nell'esercizio dei poteri di integrazione ad esso riconosciuti dalla legge, spettando al solo P.M. l'individuazione dei fatti specifici in ordine ai quali condurre le indagini ed emettere i provvedimenti ritenuti utili ai fini probatori.